Fondazione
Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione Piaggio. All'interno di questo documento si trovano importanti informazioni sulla costituzione della Fondazione come organizzazione non lucrativa, sulla composizione e il funzionamento del suo Consiglio di Amministrazione, sui soci fondatori e su quelli effettivi.
Oltre a esplicitare da un punto di vista giuridico le regole di gestione e il funzionamento degli organi, lo Statuto definisce gli scopi e le finalità che costituiscono la base sulla quale si sviluppa il progetto culturale della Fondazione e nasce la programmazione annuale delle sue attività.
Dallo Statuto emerge in modo chiaro la funzione che la Fondazione Piaggio riveste come polo di aggregazione culturale per il territorio e di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio museale. È la Fondazione a gestire l'organizzazione degli spazi museali, la cura della preziosa collezione di veicoli storici e la catalogazione e digitalizzazione dei documenti custoditi all’interno dell’Archivio Storico Piaggio.
Articolo 1
La “FONDAZIONE PIAGGIO ONLUS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, d’ora innanzi anche detta Fondazione, è stata costituita per iniziativa della Piaggio Veicoli Europei S.p.A. (oggi Piaggio & C. S.p.A.), del Comune di Pontedera e della Provincia di Pisa (“soci fondatori”). Sono Soci effettivi la Piaggio & C. S.p.A. ed il Comune di Pontedera. Il Consiglio di Amministrazione, come precisato al successivo articolo 13, può ammettere, su invito degli attuali soci effettivi, quale “Socio effettivo” un ente pubblico territoriale avente sede nella Regione Toscana. Possono aderire alla Fondazione, con la qualifica di “Soci sostenitori”, Enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e privati cittadini, che abbiano ottenuto l’approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 12 che segue. I soli “Soci effettivi” e i “Soci sostenitori” sono tenuti a versare, a pena di decadenza, il contributo ordinario annuale. La Fondazione ha sede in Pontedera (PI), viale Rinaldo Piaggio n. 7.
Articolo 2
La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:
- Procedere alla realizzazione, gestione, manutenzione, ampliamento e sviluppo del Museo Piaggio e dell’Archivio StoricoPiaggio;
- Promuovere attività ed iniziative scientifiche, culturalied economiche nel campo dei trasporti e della mobilità urbana;
- Promuovere e sviluppare tutte quelle iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di attività socio-culturali-turistiche ed economiche nell’area Toscana;
- Promuovere studi e ricerche storiche relative ai rapporti tra Piaggio & C. S.p.A. e il Territorio cui essa afferisce e alle relazioni industriali, al fine di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso economico, scientifico e culturale;
- Concorrere alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del Territorio. Per raggiungere questo scopo la Fondazione, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni culturali e degli Enti pubblici e privati interessati, opererà per:
- promuovere ed organizzare mostre, conferenze, convegni, seminari, esposizioni e manifestazioni di ogni tipo;
- collaborare con singoli Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- effettuare studi e ricerche e realizzare pubblicazioni di ogni tipo.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di esse integrative.
Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- Dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai Soci fondatori, nonché dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso;
- Dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità, da eventuali donazioni, sussidi e contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, organi dello Stato, Enti ed Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che, eventualmente, pervenissero alla Fondazione per atti di liberalità.
Articolo 4
Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:
- I redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3;
- i contributi ordinari annuali a carico dei Soci effettivi e dei Soci sostenitori ed i loro eventuali contributi straordinari;
- i contributi comunitari e statali, regionali e di enti locali, nonché tutti i proventi afferenti alle attività proprie;
- ogni eventuale altro contributo o provento da parte di Enti pubblici e di privati approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 5
L’esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.Eventuali avanzi di gestioni dovranno essere obbligatoriamente impiegati in attività statutariamente previste.
Articolo 7
La Fondazione definisce i propri programmi di attività ed i relativi bilanci di previsione, tenendo conto anche degli indirizzi generali e delle compatibilità finanziarie indicate dai Soci effettivi.
Articolo 8
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri (di seguito Consiglieri o Amministratori) designati nel modo seguente:
- due consiglieri designati dal Comune di Pontedera;
- quattro consiglieri designati dalla Piaggio & C. S.p.A..
- Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino ad un massimo di 8 (otto) mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di 2 (due) unità per l’eventuale nuovo “Socio Effettivo”.
- I Consiglieri devono essere di comprovata cultura, esperienza e moralità.
Articolo 10
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Qualsiasi Consigliere uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione, se richiesta dagli aventi diritto, deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione da effettuare con la stessa modalità di quella già attuata per il Consigliere uscente.
Articolo 11
Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente, scelti di diritto, rispettivamente tra i componenti designati dalla Piaggio & C. S.p.A., il primo, e dal Comune di Pontedera e dall’eventuale nuovo Socio effettivo, il secondo. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni – ovvero fino al minor termine residuo di durata del mandato di Consigliere – e possono essere riconfermati.
Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui al precedente art. 2, oltre che relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale. In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:
- discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
- discute ed approva i programmi specifici di attività predisposti dal Direttore;
- redige ed approva annualmente il bilancio, sia di previsione, sia consuntivo;
- delibera la accettazione dei contributi dei Soci sostenitori, delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la loro utilizzazione;
- delibera sulla richiesta di adesione di un “Socio sostenitore”;
- discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri;
- nomina il Direttore;
- può nominare un Comitato Scientifico, determinandone composizione e funzioni;
- stabilisce le eventuali indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli Amministratori che sono investiti di particolari compiti;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare;
- dispone il più conveniente e sicuro impiego dei fondi.
Articolo 13
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli Amministratori.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell’esame, degli interventi e della deliberazione. Gli Amministratori collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante. Devono essere approvate con la partecipazione e con i1 voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, le delibere relative:
- alla nomina di un eventuale nuovo Socio effettivo;
- alla estinzione della Fondazione;
- alle modifiche da apportare al presente Statuto;
- – alla determinazione dell’importo del contributo annuale dei “Soci Effettivi” e dei “Soci Sostenitori”.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare con parere consultivo il Direttore e il Presidente del Comitato Scientifico, ove esistenti, nonché un rappresentante designato dalla Provincia di Pisa.
Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Repubblica Italiana, almeno tre volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di quattro Amministratori o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione della riunione, con l’indicazione del relativo Ordine del Giorno, deve essere fatta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data per essa fissata mediante raccomandata R/R inviata al domicilio di ciascun Amministratore e componente del Collegio dei Revisori dei conti, nonché del Direttore e del Presidente della Provincia di Pisa o mediante messaggio di posta elettronica inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun Amministratore e degli altri aventi diritto alla convocazione. In caso di comprovata urgenza, la convocazione potrà essere fatta con preavviso più breve. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori.
Articolo 15
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura i rapporti tra i Soci e tra gli organi della Fondazione, coordinandone l’attività; vigila sull’attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione; esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16
Il Vice Presidente esercita, in caso di urgenza e per la temporanea assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri dello stesso.
Articolo 17
Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, con incarico professionale triennale rinnovabile e revocabile, in base a requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura. Può assumere tale ruolo anche il Presidente o uno dei Consiglieri. Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.Il Direttore elabora progetti e proposte in ordine a tutti i settori di iniziative della Fondazione sulla base delle direttive di massima del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma annuale di attività da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è altresì responsabile dell’organizzazione e del personale della Fondazione; garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, designati rispettivamente:
- uno dal Comune di Pontedera;
- uno dalla Piaggio & C. S.p.A.;
- uno dal nuovo “Socio Effettivo”; in attesa della nomina di un nuovo “Socio Effettivo”, il terzo membro sarà designato d’accordo tra gli attuali “Soci effettivi”.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; alla scadenza del termine ciascuno di essi può essere confermato nella carica. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto di diritto dal membro designato dal Comune di Pontedera. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le funzioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile per il Collegio Sindacale nelle società per azioni. I Revisori dei Conti possono assistere, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo aver eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Pontedera, lì 10 febbraio 2014
Firmato: Riccardo COSTAGLIOLA
Claudio CALDERONI (sigillo)